Conformità e Dichiarazione di conformità ai Prodotti ambientali

Conformità e Dichiarazione di conformità ai Prodotti ambientali

REACH

Il regolamento europeo sulle sostanze chimiche REACH consiste nella registrazione, nella valutazione e nell'autorizzazione delle sostanze chimiche.

Weidmüller si assume la responsabilità per la comunicazione all’interno della catena di fornitura e per l’intero flusso di informazioni nell’ambito della direttiva REACH 1907/2006. Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento REACH, l'obbligo di informare le sostanze presenti nei prodotti è applicabile solo per le cosiddette sostanze estremamente pericolose (SVHC). L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA decide quali sostanze siano soggette al presente regolamento (cfr. art. 59 REACH). La versione attuale dell'elenco di candidati può essere visualizzata sulle pagine web dell'ECHA.

Sulla base delle dichiarazioni dei nostri fornitori, attualmente abbiamo SVHC in alcuni dei nostri prodotti al di sopra delle soglie previste per l'obbligo di dichiarazione risultante dall'articolo 33. Questa situazione potrebbe tuttavia essere diversa, ad esempio, dopo la pubblicazione del nuovo SVHC da parte dell'ECHA. Non appena si applicheranno gli obblighi di dichiarazione per ulteriori prodotti di interfaccia Weidmüller , gli articoli e i contenuti di SVHC saranno pubblicati nel catalogo online dei prodotti di ciascun prodotto.

Se non è possibile identificare il prodotto in questione o se si hanno ulteriori domande in merito, non esitare a contatto il nostro team (green-compliance@weidmueller.com ) menzionando il numero dell’articolo.

RoHS

La restrizione del piombo e di altre nove sostanze potenzialmente pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche è specificata dalla Direttiva UE 2011/65/UE.

In quanto società orientata al valore, Weidmüller è consapevole della sua responsabilità nei confronti di clienti, dipendenti, comunità e ambiente. Per questo, per Weidmüller è scontato assumersi la responsabilità nell’ambito della direttiva ROHS 2011/65/UE. In questo contesto, desideriamo fornire una panoramica sul contenuto della direttiva.

Nel dicembre del 2008,la Commissione Europea ha proposto di riformulare la Direttiva 2002/95/CE. Il risultato della presente rifusione è la direttiva 2011/65/UE (in seguito denominata "direttiva RdHS" o "RdHS II"), adottata definitivamente il 27 maggio 2011. La direttiva RoHS è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 1° luglio 2011 ed è entrata in vigore il 21 luglio 2011. Entro il 2 gennaio 2013 gli Stati membri hanno dovuto integrare la direttiva di rifusione RoHS nel diritto nazionale.

La direttiva RoHS è soggetta a un ciclo continuo di rivalutazione. Ciò significa che ogni quattro anni potrebbero essere vietate nuove sostanze o potrebbero essere omesse norme eccezionali o nuove sostanze collegate.

Nel luglio 2019 è stata effettuata una estensione dell'allegato II della direttiva mediante la modifica (UE) 2015/863. L’elenco delle sostanze regolamentate è stato esteso da quattro cosiddetti plastificanti. Tuttavia, la denominazione originale della direttiva 2011/65/UE rimane invariata.

Le seguenti sostanze usate nei prodotti elettronici rientrano nei limiti della direttiva:

  • Piombo (Pb)
  • Mercurio (Hg)
  • cadmio (Cd)
  • cromo esavalente (Cr (VI))
  • bifenile polibromurato (PBB)
  • eteri di difenile polibromurati (PBDE)
  • Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)
  • Ftalato di benzile butile (BBP)
  • Ftalato di dibutile (DBP)
  • Ftalato di diisobutile (DIBP)

Dato che non tutte le sostanze possono essere facilmente sostituite da prodotti elettrici ed elettronici, l’allegato A della direttiva contiene un elenco di esenzioni. Tali esenzioni si applicano per un periodo di tempo limitato, per materiali o a seconda della applicazione .

Se non è possibile identificare il prodotto in questione o se si hanno ulteriori domande in merito, non esitare a contattare il nostro team (green-compliance@weidmueller.com ) menzionando il numero dell’articolo.

China RoHS

La nuova direttiva RoHS in Cina è stata pubblicata sotto l'egida del Ministero Cinese MIIT il 21 gennaio 2016 (SJ/T 11364-2014). Anche i prodotti Weidmüller possono essere interessati da questa direttiva. La nuova direttiva è entrata in vigore dal 1° luglio 2016 e ha sostituito la precedente direttiva China RoHS del 2006 (SJ/T 11364-2006).

Le sostanze e i composti che seguono rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Tali misure sono finora analoghe alla direttiva UE sulle RoHS, compresi i limiti applicabili.

Piombo (Pb): 0,1%

Mercurio (Hg): 0,1%

Cadmio (Cd): 0,1%

Cromo Esavalente (Cr (VI)): 0,1%

Bifenili polibromurati (PBB): 0,1%

Etere di difenile polibromurato (PBDE): 0,1%